Ravvedimento operoso
Nel caso di omissione del versamento di una rata IMU, il contribuente può versare in ritardo l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. Tale procedura si chiama "ravvedimento operoso".
La sanzione ridotta è calcolata in questo modo:
- se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione ammonta allo 0,10% dell’imposta dovuta per ogni giorno di ritardo (esempio: versamento con 12 giorni di ritardo, sanzione 0,10% x 12gg = 1,2%);
- se il versamento è effettuato tra il 16° ed il 30° giorno la sanzione è l’1,5% dell’imposta;
- se il versamento è effettuato tra il 31° al 90° giorno la sanzione è l’1,67% dell’imposta;
- se il versamento è effettuato tra il 91° giorno ed entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è il 3,75% dell’imposta;
- se il versamento è effettuato entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è del 4,29% dell’imposta;
- se il versamento è effettuato oltre il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è del 5% dell’imposta.
Gli interessi vanno calcolati al tasso di interesse legale sull'imposta dovuta, in base ai giorni trascorsi tra la scadenza fino al giorno del versamento (il tasso d'interesse legale è 0,01 dal 01/01/2021).
Anche per il calcolo del dovuto con ravvedimento operoso è possibile utilizzare il motore di calcolo sopra riportato