Elezioni Regionali, indicazioni per la propaganda elettorale

Le affissioni dei manifesti nei tabelloni e altro ancora

Data:

29 ottobre 2024

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Descrizione

La propaganda politica è soggetta a regolamentazione al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga nel pieno rispetto della par condicio, in un clima di serena dialettica democratica.

Le norme che regolano la propaganda elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie sono le seguenti:

  • Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
  • Legge 22 febbraio 2000 n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica”.

Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.

Spazi per le affissioni (tabelloni elettorali)

L’affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni comune.

Nella sezione Allegati è disponibile l'elenco dei luoghi ove sono collocati gli spazi destinati alla propaganda (tabelloni).

Ripartizione e assegnazione degli spazi

Gli spazi sono attribuiti sulla base delle comunicazioni della Prefettura di Rimini, a seguito dei sorteggi effettuati dall’ufficio Centrale regionale presso la Corte d’Appello di Bologna per le candidature a Presidente e copia dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Rimini, relativo al sorteggio delle liste ammesse.

Nella sezione Allegati sono disponibili gli schemi di ripartizione degli spazi, ricordando che i primi sono per i candidati alla carica di presidente (4) e i successivi per le liste ammesse (11).

Propaganda a mezzo affissione di stampa

Da venerdì 18 ottobre, la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

È fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.

Anche i volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile.

Rimozione propaganda abusiva

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile.

Propaganda fonica e figurativa su mezzi mobili e la propaganda luminosa

Propaganda fonica su mezzi mobili

La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco ed è consentita unicamente per l’annuncio di comizi. La propaganda fonica non deve interferire con altre iniziative di propaganda regolarmente autorizzate.

Propaganda figurativa su mezzi mobili

Da venerdì 18 ottobre è vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri ecc.). L'unica propaganda figurativa a carattere fisso ammessa è quella costituita dalle affissioni sugli appositi spazi (vedi la propaganda a mezzo affissioni di stampati). È invece ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme della circolazione stradale) e tali mezzi - secondo il parere del Ministero dell'Interno - possono effettuare fermate in luogo pubblico solo per cause ben specifiche come il rifornimento di benzina, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti.

Propaganda luminosa

Da venerdì 18 ottobre è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa (a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (su mezzi mobili con apparecchiature luminose). Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti o delle liste già autorizzate prima della data di indizione dei comizi.

Volantinaggio

Da venerdì 18 ottobre è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. È invece ammessa la distribuzione dei volantini, consegnandoli nelle mani dei passanti o inserendoli nelle buche delle lettere, salva la richiesta di autorizzazione relativa all'eventuale occupazione del suolo pubblico, in presenza di postazioni fisse.

 

Allegati

A cura di

Ufficio Demografici (Elettorale, Anagrafe, Stato Civile)

Piazza Garibaldi, 35, Sant'Agata Feltria

Telefono - Int. 223: 0541 929613
Email: e.angeli@comune.santagatafeltria.rn.it
PEC: comunesantagatafeltria@legalmail.it

Pagina aggiornata il 29/10/2024